Il Vino

Il Vino nella legislazione italiana e nella legislazione europea

Il vino nella Dieta Mediterranea | In vino veritas, in aqua sanitas

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Vino nella legislazione italiana
Il vino è una bevanda che rientra nel settore agroalimentare e che viene disciplinata da una serie di norme e regolamenti necessari per tutelare il consumatore, rendendolo consapevole dei propri diritti e della qualità dei prodotti acquistabili sul mercato.

Nello specifico, per quanto attiene al settore del vino, è importante anche conoscere e valorizzare sia la specificità che l’originalità della bevanda acquistata.

In Italia la legislazione sul vino prende vita solo nel 1963 con l’introduzione del D.P.R. 930/1963 che imposta le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini, riorganizzando tutti i precedenti regolamenti e leggi che fino a quel momento non avevano un’organizzazione organica.

Grazie a questo innovativo decreto nasce la famosa sigla “DOC” (Denominazioni di Origine Controllata) e “DOCG” (Denominazioni di Origine Controllata e Garantita), che attesta l’origine, la qualità e la produzione dell’alimento venduto.

È solo nel 1992 però, con la legge n. 164, che l’Italia si adegua alle linee europee in materia di vino e anche nella nostra nazione viene introdotta la “IGT” (Indicazione Geografica Tipica), grazie alla quale vengono poi disciplinate le attività di etichettatura e imbottigliamento richieste in tutta Europa per i vini.

Nell’aprile del 2010 viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n.61 dell’8/4/2010 “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88.” (GU n. 96 del 26-4-2010)”. Questo decreto ha lo scopo di migliorare le tutele per i consumatori e semplificare l’apparato burocratico in tema di vini: è grazie a questa norma che viene istituito il Comitato Nazionale vini DOP e IGP, organo che fa capo dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e che ha competenza in tema di tutela e valorizzazione dei vini a DOP e IGP.

Vino nella legislazione europea
Dovendo l’Italia sottostare anche alle normative europee in tema di vini e di prodotti agroalimentari, oltre alle norme nazionali sopra ricordate deve osservare anche le disposizioni di due Regolamenti europei: il Regolamento UE 822/87 (OCM Vino) titolato “Organizzazione Comunitaria del Mercato Vinicolo” e il Regolamento 823/87 titolato “Disposizioni particolari per i Vini di Qualità prodotti in Regioni Determinate (V.Q.P.R.D.)”. Queste regole e quelle che da allora in poi si sono susseguite sono state poi recepite dalla legislazione nazionale dando vita al complesso normativo oggi in vigore. Il Regolamento Nr. 479 del 29 aprile 2008 estende al vino – e non solo ai prodotti agricoli e agroalimentari sottoposti alla tutela comunitaria, come accadeva fino ad allora –  le sigle DOP (Denominazione Geografica Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta), già utilizzate per tutti i prodotti agricoli e agroalimentari sottoposti a tutela comunitaria. Sotto le DOP ricadono le DOC e le DOCG e sotto le IGP, le IGT. Le “vecchie” denominazioni rimangono di fatto in uso come “menzioni tradizionali“.

La legislazione della UE divide i vini in due categorie:

  1. Vini senza Denominazione di Origine e Indicazione Geografica” o, più brevemente, “Vini” e
  2. Vini con Denominazione di Origine e Indicazione Geografica”, a loro volta distinti in “Vini DOP” e “Vini IGP”.

I primi sono prodotti nella Comunità utilizzando le uve autorizzate e non sono sottoposti a un particolare disciplinare di produzione, ma possono essere accompagnati, in etichetta, dall’indicazione dell’annata e del nome di una o più varietà di vite (cosiddetti “Vini Varietali”).

I secondi sono prodotti nel rispetto di uno specifico disciplinare che definisce le varietà di uva, la zona di produzione, le condizioni agronomiche e colturali, la produzione massima consentita di uva e di vino per ettaro, i metodi di vinificazione con eventuali limitazioni per talune pratiche enologiche, il grado alcolico minimo naturale delle uve alla vendemmia e quello minimo dei vini prima dell’immissione al consumo ed eventuali prescrizioni circa l’invecchiamento, l’imbottigliamento in zona delimitata e l’utilizzo di chiusure e recipienti particolari.

Questi comprendono anche categorie di prodotti vitivinicoli diverse dal vino cosiddetto “tranquillo”, ovvero: “Vini Liquorosi a DOP e a IGP”; “Vini Spumanti a DOP e a IGP”; “Vini Frizzanti a DOP e a IGP”. I vini spumanti, inoltre, a prescindere dall’origine geografica dei prodotti di base, possono essere distinti in “Vini Spumanti di Qualità” (V.S.Q.) e “Vini Spumanti di Qualità del tipo aromatico” (V.S.Q.A.).

In tale quadro comunitario la legislazione italiana (Decreto Legislativo n° 61 del 10 aprile 2010), stabilisce norme precise sulle “denominazioni di origine” e le “indicazioni geografiche” e, pur adeguandosi all’impianto normativo comunitario, stabilisce una classificazione delle stesse in base alle menzioni tradizionali nazionali (DOCG, DOC e IGT) e prevede un Comitato Nazionale che le tuteli e le valorizzi, sia dal punto di vista qualitativo che commerciale.

Queste sono le categorie in cui vengono suddivisi i vini italiani:

  • Vini senza Denominazione di Origine e Indicazione Geografica (Vino)
  • Vini Varietali
  • Vini IGP (o IGT)
  • Vini DOP
  • Vini denominazione di origine controllata (DOC)
  • Vini denominazione di origine controllata e garantita (DOCG)

In etichetta si può scegliere liberamente se inserire la vecchia dicitura (DOCG – DOC – IGT), la nuova dicitura (DOP – IGP) o entrambe.

Tutte le indicazioni figurano in una o più lingue ufficiali della Comunità, tuttavia il nome di una DOP o IGP non è traducibile.

Nel caso di esportazione, se la legislazione del Paese Terzo interessato prevede indicazioni non previste nella UE, esse possono essere riportate in etichetta, anche in lingue diverse da quelle ufficiali della Comunità, ma limitatamente alle indicazioni obbligatorie richieste dalla normativa del Paese Terzo di destinazione: devono essere debitamente documentate su richiesta degli Organi di Controllo.

La normativa comunitaria e nazionale fissa i valori limite di alcuni parametri analitici, come ad esempio la gradazione alcolica dei vini (senza Denominazione di Origine e Indicazione Geografica), che non deve essere inferiore a 9 gradi e non superiore a 15 gradi, salvo deroghe particolari; stabilisce inoltre che l’acidità volatile non deve superare i 18 milliequivalenti/l per i mosti di uve parzialmente fermentati e per i vini bianchi e rosati, i 20 milliequivalenti/l per i vini rossi; il tenore massimo di anidride solforosa ammesso è di 150 mg/l per i vini rossi e di 200 mg/l per i bianchi e rosati, più elevato per i vini spumanti di qualità (185 mg/l) ed ancor di più per gli altri tipi di spumanti (235 mg/l).

L’elenco completo delle categorie dei prodotti vitivinicoli (Reg. n. 1234/07) sono:

  1. Vino
  2. Vino nuovo ancora in fermentazione
  3. Vino liquoroso
  4. Vino spumante
  5. Vino spumante di qualità
  6. Vino spumante di qualità del tipo aromatico
  7. Vino spumante gassificato
  8. Vino frizzante
  9. Vino frizzante gassificato
  10. Mosto di uve
  11. Mosto di uve parzialmente fermentato
  12. Mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite
  13. Mosto di uve concentrato
  14. Mosto di uve concentrato rettificato
  15. Vino ottenuto da uve appassite
  16. Vino di uve stramature
  17. Aceto di vino

Redazione amaperbene.it

AMAxBenE è l’acronimo di AliMentAzione per il BenEssere

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